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Legge 29/06/1939 n. 1497
5. Il provvedimento emesso dal Ministro, ai sensi del terzo comma di questo
articolo, è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione in iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito né, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.
6. Il provvedimento emesso da Ministro in seguito alla pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.
7. L'indennità, comunque determinata, è riscossa nei modi di cui al comma 2 di questo articolo e affluisce a uno speciale capitolo del bilancio di entrata dello Stato.
Art. 16
1. Non è dovuto indennizzo per i vincoli imposti agli immobili di proprietà privata a norma dei precedenti articoli.
2. Tuttavia, nei soli casi di divieto assoluto di costruzione sopra aree da considerarsi come fabbricabili, potrà essere concesso, previa perizia estimativa dell’Ufficio tecnico erariale, uno speciale contributo nei limiti della somma da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero dell’educazione nazionale, in relazione al gettito dei proventi di cui all’art. 15 della presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Allo stesso capitolo vanno imputate le spese inerenti alla protezione delle cose o località di cui all’art. 1, comprese quelle per commissioni, missioni o sopralluoghi ed esclusi i premi di operosità e rendimento.
Art. 17
1. Se l'imposizione del vincolo a termini della presente legge, determina una effettiva riduzione del reddito degli immobili, il possessore può richiedere la variazione dell’estimo dei terreni ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con Regio Decreto 8 ottobre 1931 n. 1572, ancorché nel Comune sia in vigore il vecchio catasto, ovvero la revisione parziale del reddito dei fabbricati ai sensi dell'art. 21 della legge 26 gennaio 1865 n. 2136 e dell'art. 10 della legge 11 luglio 1889 n. 6214, sempreché ricorrano gli estremi previsti dalle disposizioni medesime.
Art. 18
1. Le notifiche d'importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922 n. 778, sono da considerare valide a tutti gli effetti della presente legge.
Art. 19
1. La legge 11 giugno 1922, n 778, e ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle della presente legge, sono abrogate
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